L’aliquota di artigiani e commercianti sale dello 0,45%
di Leonardo Comegna

È fissato per il 16 maggio il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2017. Lo ricorda lo stesso ente di previdenza con la circolare n. 22/2017, dove peraltro si registra l’aumento delle aliquote deciso con il provvedimento Salva Italia (art. 24, comma 22, della legge n. 214/2011) che sta portando gradualmente il peso sulle categorie degli autonomi al 24% del reddito prodotto. Con un’altra circolare (n. 21/2017) richiama le aliquote dovute dai collaboratoti iscritti alla Gestione Separata.

Valori 2017. Con il previsto aumento dello 0,45% annuo, stabilito dalla riforma Fornero, l’aliquota contributiva degli artigiani quest’anno è fissata al 23,55%; mentre quella dei commercianti al 23,64% (0,09% in più destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi). La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale. Come base imponibile provvisoria, ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d’impresa da denunciare al Fisco per l’anno 2016. I versamenti effettuati durante il 2017 costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2016) andrà effettuato nella primavera del 2018. Per via del tasso d’inflazione negativo, quest’anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all’Inps non è variato: 15.548 euro. Il contributo minimo, comprensivo del contributo di maternità (7,44 euro), è così articolato:

artigiani: 3.668,99 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.202,55 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni);
commercianti: 3.682,99 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.216,55 euro per i collaboratori di con meno di 21 anni).
Per il 2017 il massimale di reddito annuo è pari a 76.872 euro (invariato rispetto al 2016) che si ricava dalla prima fascia del cosiddetto tetto di retribuzione pensionabile (46.123) maggiorato di due terzi. Per cui, per il 2017 anche le due categorie di autonomi devono versare il 23,55 o 23,64% sul reddito d’impresa fino a 46.123 euro (tetto pensionabile), e 24,55 o 24,64% sull’eventuale quota eccedente, fino al massimale di 76.872 euro. Il massimale contributivo/pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, anche per l’anno 2016 risulta pari a 100.324 euro.

Collaboratori. Dopo le diverse modifiche apportate in materia soprattutto dalle leggi Finanziarie dell’ultimo quinquennio, il quadro 2017 si presenta come segue:

– il lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio, né titolare di pensione, paga un contributo del 32,72% (32 per il fondo pensioni, più 0,72 per il fondo maternità e assegni familiari), di cui 10,90% a suo carico e 21,82% a carico del committente;

– il lavoratore già iscritto ad altro fondo obbligatorio, oppure titolare di pensione, paga un contributo del 24% (con la medesima ripartizione, 8% e 16%).

I titolari di partita Iva per il triennio 2014- 2016 hanno goduto di un sconto particolare (27,72%). A partire dal 2017, grazie alla recente legge di Bilancio, l’aliquota viene ridotta definitivamente al 25,72%.

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