Il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all’attività imprenditoriale del datore di lavoro e a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti; tant’è che il danneggiato non ha in sede civile azione diretta nei confronti dell’assicuratore, che legittimamente viene estromesso dal giudizio, non ricorrendo l’ipotesi di responsabile civile ex lege di cui all’art. 185, comma secondo, cod. pen.

La disciplina codicistica della transazione, nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia a oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

Nella specie, come correttamente rilevato dalla ricorrente, l’accordo transattivo intervenuto fra la stessa -quale persona offesa- e la Compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico, oltre a costituire res inter alios acta rispetto alla posizione dell’imputato -quale soggetto direttamente responsabile del danno derivante da reato-, non poteva riferirsi alle voci di danno non coperte dal contratto di assicurazione; perciò, valendo i richiamati principi civilistici, non può ritenersi operante nei confronti dell’imputato la dichiarazione liberatoria resa in sede di accordo transattivo, con riguardo alla porzione di debito riferibile in via esclusiva al detto imputato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 23 gennaio 2017 n. 3335