Nel concorso di cause indipendenti, in base al quale il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, generica o specifica, si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile, ebbene, solo in tal caso l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo e operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 7 maggio 2014 n. 18804