di Gabriele Ventura 

Commercialisti scoperti sulle sanzioni tributarie connesse allo svolgimento della propria attività. Non è possibile, infatti, sottoscrivere polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi: così, il professionista è costretto a rispondere e garantire con il proprio patrimonio nei confronti dell’amministrazione finanziaria. La denuncia proviene dall’Associazione nazionale commercialisti, che chiede al legislatore di rivedere l’attuale regime di responsabilità applicabile ai professionisti, intervenendo anche sul sistema sanzionatorio, definito «sperequato», in occasione dell’approvazione del decreto attuativo sulle sanzioni tributarie, in attuazione della delega fiscale. «Il costo delle polizze professionali», afferma Marco Cuchel, presidente Anc, «non è il problema. Sappiamo bene, infatti, che il vero problema è rappresentato dall’impossibilità, ai sensi della normativa che oggi vige nel nostro paese, di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei confronti del professionista, connesse allo svolgimento della sua attività». A oggi, infatti, per i professionisti «sussiste il vincolo della non assicurabilità, per tale fattispecie, che li espone, senza che abbiano facoltà di avvalersi di alcuna copertura, alla possibilità di dover rispondere e garantire con il proprio patrimonio nei confronti dell’amministrazione finanziaria». «A fronte delle crescenti responsabilità che gravano in capo ai professionisti», si legge nella nota diffusa dall’Anc, «l’inadeguatezza dell’attuale normativa è palese e dovrebbe indurre il legislatore ad affrontare finalmente il problema, reintroducendo per gli operatori professionali, come previsto in merito alla responsabilità dei manager di società di capitale, la sottoscrizione di polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi». «Se da una parte», sottolinea ancora Cuchel, «dal 15 agosto 2013 è scattato per i commercialisti l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, dall’altra l’efficacia di tale copertura è praticamente nulla per quanto riguarda le sanzioni dirette, inflitte al professionista in qualità di soggetto che ha commesso materialmente l’irregolarità».