di Francesco Bruno *

Nel campo assicurativo, finanziario e di gestione del patrimonio, le esigenze degli investitori sono ampie e particolareggiate. E gli ostacoli che si trovano a fronteggiare sono molteplici e spesso di non immediata percezione. Un esempio è ciò che deriva dall’articolo 48, comma 1 bis del Regolamento Ivass numero cinque, il quale prevede che «gli intermediari comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente (…) la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva». Predisposizione nata per contrastare una prassi che, in passato, faceva sì che i risparmiatori intenzionati a stipulare un mutuo, fossero vincolati alla sottoscrizione di una polizza a protezione del prestito, situazione che vedeva la stessa banca in qualità di intermediario e vincolatario. Tale intervento legislativo si è tradotto in una sostanziale impossibilità di dare in pegno, ai fini dell’ottenimento di un finanziamento, le polizze intermediate dai soggetti destinatari della norma, qualora, in capo ai medesimi, si realizzi tale contemporaneità di ruoli. Sostanziale impossibilità e non divieto, dato la norma non vieta di porre in pegno le polizze, ma vieta che l´intermediario bancario ad esse connesso assuma, allo stesso tempo, la qualifica di intermediario e vincolatario del prodotto, al fine di rifuggire il pericolo di conflitto di interesse. Fattispecie che si potrebbe verificare di frequente dal momento che, di solito, la banca a cui un soggetto si riferisce per i suo i bisogni è generalmente una sola. Inoltre occorre prestare attenzione al concetto di contemporaneità dei ruoli. Si consideri il caso in cui un cliente sottoscriva una polizza intermediata da una certa banca e, dopo un consistente lasso temporale (ad esempio 10 anni), desideri richiedere alla stessa un finanziamento, proponendo di dare in pegno la medesima polizza. Secondo la prassi giurisprudenziale, in casi come questo, decade l’elemento della contemporaneità (foriero del rischio di conflitto di interessi), e la messa in pegno della polizza è possibile. Tali considerazioni riguardano fattispecie particolari e, di frequente, accade che la messa in pegno della polizza non sia realizzabile a causa della contemporaneità di ruoli. L’impossibilità che ne deriva assume rilievo in un momento storico in cui, spesso, anche ai possessori di consistenti patrimoni, prevalentemente imprenditori, necessitano di un finanziamento che si rivela funzionale al normale proseguimento della loro attività imprenditoriale. La possibilità di disporre di un attivo da dare in pegno favorisce, in modo consistente, le probabilità di ottenimento del prestito, soprattutto in caso di richiesta di somme ingenti. Se un cliente si trova ad aver sottoscritto una polizza vita, ad esempio unit linked, e desidererebbe darla in pegno ai fini di un finanziamento bancario (e il lasso temporale trascorso dalla sottoscrizione è ancora rischioso), l’intervento del broker assicurativo può offrire un importante supporto. Il broker, soggetto indipendente, inserendosi nella relazione tra cliente ed intermediario, antecedentemente ed al momento della sottoscrizione aiuta a combattere il rischio di conflitto di interessi. Nel caso in cui la banca interpellata ai fini del finanziamento, non risulti collegata al contratto assicurativo in qualità, ad esempio, di distributore, il pericolo di conflitto di interessi non sussiste. Se invece, la banca, alla quale il cliente ha scelto di rivolgersi risulta in qualche modo connessa al contratto di assicurazione di cui il cliente è sottoscrittore, la presenza del broker contribuisce ad offrire al cliente un ulteriore supporto ed una consulenza indipendente. E aiuta a testimoniare che tutta la procedura di consulenza sia stata realizzata nell’interesse del cliente contribuendo a sfumare maggiormente il rischio di conflitto di interessi; ma, non va dimenticato che non configura una prova solida in caso di disputa giudiziaria sulla realizzabilità del pegno. (riproduzione riservata)
* senior international wealth planner di Farad International
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