Secondo un’applicazione del principio dettato in generale per le obbligazioni solidali dall’art. 1298, comma primo c.c. secondo cui quando l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di qualcuno dei debitori, l’intero peso del debito sarà posto a suo carico nell’ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e responsabili colpevoli è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui (mediato o indiretto) ove abbia risarcito il danno potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’autore immediato dell’illecito per l’intera somma pagata, dovendo escludersi, in tal caso, la possibilità di ripartire tra i coobbligati l’onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016 n. 24567