Responsabilità solo se il promotore fa da sé
di Federico Unnia

Nell’espletamento delle sua attività di consulenza e vendita di prodotti finanziari la banca risponde della condotta infedele del promotore solamente nei casi in cui questi si sia discostato volutamente dagli indirizzi assegnatigli dall’intermediario. Il giudice, nell’effettuare questa valutazione, deve riscontrare l’esistenza del nesso di occasionalità necessaria (nesso causale tra l’esercizio delle incombenze dell’ausiliario ed il danno generato), che sussiste ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente, anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del datore di lavoro. Non esiste quindi una tipicizzazione legale dei casi in cui questo si verifichi ed è rimesso quindi al giudice valutarlo caso per caso. È questo il principio sancito nella sentenza del 7/9/2016, n. 17681 (I sez. civile, pres. R. Bernabai, rel. L. Nazzicone) con la quale la Cassazione torna a occuparsi della responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore. Come noto, sia per la responsabilità del datore di lavoro per il fatto del dipendente sia in sede extracontrattuale, colui il quale si avvale dell’opera altrui ne risponde purché sussista il nesso di occasionalità necessaria. Questa disciplina poggia sulla considerazione che l’agire del dipendente è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone conseguenti benefici. Si tratta di una responsabilità che è espressione di un criterio di allocazione dei rischi, per il quale, i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell’impresa, come componente dei costi di questa.

Ciò detto, la Corte ha stabilito che il nesso in questione è suscettibile di essere interrotto nello specifico settore degli investimenti finanziari in presenza di alcune evenienze concrete, ancorché di carattere presuntivo, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le complessive condizioni culturali e socio-economiche.

Inoltre, il suddetto nesso di responsabilità si interrompe qualora l’investitore abbia intenzionalmente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente o il consulente finanziario abbia operato in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, o, ancora, per l’esistenza di un separato mandato conferito dall’investitore al promotore, con rapporto diretto ed esclusivo tra il cliente e il promotore medesimo.
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