L’IVASS ha emanato il Provvedimento n. 55 del 27/12/2016 che prevede la fissazione, per la generazione 2017, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni, di cui alla gestione CARD-CID, individuati sulla base dell’andamento effettivo dei costi e dell’esperienza maturata.

Il provvedimento prevede che le imprese integrino le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell’esercizio 2017 che avvengono ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del Provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:
a) 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”;
b) 40 milioni di euro per la macroclasse “autoveicoli”.

Entro il 31 maggio 2017, l’IVASS comunicherà alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi “ciclomotori e motocicli” e “autoveicoli”, l’elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi.

I percentili utilizzati per la determinazione dell’importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:
a) per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°;
b) per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 10° e quello massimo è il 98°.

Per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:
a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 9% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 7%;
c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 5%.

Per la macroclasse “autoveicoli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:
a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 8% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 6%;
c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 4%.

Il presente Provvedimento, pubblicato sul sito internet dell’IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

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