di Beatrice Migliorini

Quasi 30 milioni di euro. A tanto ammonta la cifra che lo stato potrebbe dover restituire alle Casse di previdenza a seguito della bocciatura da parte della Corte costituzionale della norma relativa alla spending review di Monti prevista dalla legge 135/2012. (si veda ItaliaOggi di ieri). Numeri alla mano, infatti, solo nel 2015 gli enti hanno versato nelle casse dello stato più di 10 mln di euro di risparmi di spesa effettuati sulla base dei consumi intermedi. Un versamento che, a più riprese, è stato definito dalle Casse un vero e proprio prelievo forzoso a scapito degli iscritti, passato negli anni dal 5 al 15% e che, per stessa ammissione del presidente Adepp, Alberto Oliveti, a fine 2016 aveva già raggiunto i 29 milioni di euro (si veda ItaliaOggi del 30 novembre 2016). Risorse che le Casse hanno tutta l’intenzione di far rientrare nel più breve tempo possibile, in modo da poterle destinare completamente agli iscritti. «La Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, di concerto con gli altri enti aderenti all’Adepp, intende attivarsi per la restituzione dell’indebito versamento effettuato a seguito della pronuncia di incostituzionalità della norma», ha fatto sapere Luigi Pagliuca, presidente dell’Istituto, «i giudici, infatti, hanno stabilito un principio fondamentale ribadendo l’autonomia delle Casse di previdenza privatizzate. Un risultato importante per tutti i professionisti». Nel dettaglio, la disposizione finita sotto la lente della Consulta, ovvero l’art. 8, comma 3, dl 95/2012, stabiliva che le Casse di previdenza, in quanto inserite nell’elenco Istat, ogni anno avrebbero dovuto adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti al 5% per il 2012 e al 10% a partire dal 2013 (valore arrivato al 15% a partire dal 2014) da riversare, poi, annualmente nelle casse dello stato. Un vero e proprio prelievo strutturale che secondo i giudici costituzionali è risultato essere illegittimo su tutta la linea. Ad avviso della Consulta, infatti, nel bilanciamento tra le esigenze degli enti di previdenza e quelle del bilancio dello stato queste ultime non possono essere ritenute prevalenti in modo automatico imponendo, di conseguenza un prelievo destinato in modo generico all’erario. Senza contare, poi, che se può essere ammissibile da parte dello stato una richiesta di prelievo eccezionale in un momento di difficoltà economica, non può invece, essere contemplato un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi degli enti.
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