Se, in sede di stipulazione della polizza, la reticenza del contraente nel non dichiarare di essere affetto da una malattia (nella fattispecie, cardiopatia) risulta determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore, il contratto è annullabile.

La corte d’appello ha accertato che l’assicurando era consapevole di essere affetto da una grave malattia (cardiopatia post infartuale) non dichiarata in sede di stipulazione della polizza, che richiedeva trattamento medico regolare e continuato, e che la sua reticenza in ordine a tale circostanza, espressamente prevista nella polizza, era determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore.

Sulla base di tale accertamenti di fatto, ha ritenuto sussistente la fattispecie prevista dal primo comma dell’art. 1892 c.c., applicando correttamente i principi di diritto in particolare quelli per cui nel contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni:

  1. che la dichiarazione sia inesatta o reticente
  2. che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave
  3. che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore

Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa.

I suddetti accertamenti di fatto non sono al contrario censurabili se fondati sulla valutazione delle prove legittimamente acquisite, senza alcuna omissione nell’esame dei fatti storici rilevanti, e supportati da motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria.

Cassazione civile sez. III, 11/01/2017 n. 416