La surrogazione ex art. 1916, c.c., determina la successione a titolo particolare -totale o solo parziale- dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile

Nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore dell’atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l’assicuratore che gli abbia anticipato l’indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato a opporre all’assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.

Una volta erogata la prestazione previdenziale, l’ente si surroga nella pretesa creditoria del danneggiato-assicurato verso il danneggiante nella sola dimensione in cui quella pretesa esiste, di modo che, essendo tale dimensione relativa al rapporto in cui è avvenuta la surroga e limitata ad essa, diventa assolutamente irrilevante e non deducibile come ragione di difesa contro la pretesa dell’ente la circostanza che esso abbia erroneamente riconosciuto la prestazione previdenziale al danneggiato ed in ragione di tale riconoscimento si sia surrogato.

Invero, la contestazione che il danneggiante, di fronte alla pretesa dell’ente surrogatosi, può svolgere riguarda – oltre naturalmente all’essere avvenuta la surrogazione – solo il rapporto oggetto di surroga, con la conseguenza che, se quanto pagato dall’ente previdenziale ecceda il danno effettivamente subito tale circostanza avrà rilievo per delimitare il quantum del diritto oggetto di surrogazione.

Ciò, non diversamente da come il danneggiarne avrebbe potuto far valere tale l’effettività di tale quantum contro una pretesa eccessiva dello stesso danneggiato.

Il responsabile del danno non è legittimato ad opporre all’I.N.A.I.L., che abbia corrisposto la rendita all’assicurato, l’inesistenza dei presupposti di fatto di tale erogazione, attenendo tale eccezione al contenuto, di rilievo pubblicistico, del rapporto assicurativo, cui è estraneo il soggetto responsabile dell’evento dannoso.

La surrogazione ex art. 1916 costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell’infortunato, che si realizza nel momento in cui l’assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l’infortunato è stato ammesso ad usufruire dell’assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga.

Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore dell’atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l’assicuratore che ne abbia anticipato l’indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all’assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.

Le Sezioni Unite hanno affermato il riportato principio proprio nel rispondere a due quesiti di diritto che suonavano in questi termini:

a- se in caso di azione di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. esperita da un assicuratore, anche sociale, il danneggiante -ovvero l’assicuratore di quest’ultimo- convenuto per il risarcimento possa validamente proporre nei confronti del predetto eccezioni relative all’esistenza, validità ed efficacia del rapporto assicurativo in forza del quale è stata esercitata la surroga con particolare riferimento alla circostanza che l’evento per cui è stato corrisposto l’indennizzo non è coperto da garanzia in quanto non compreso tra i rischi assicurati; b- nonché se sull’assicuratore che agisce in surrogazione ex art. 1916 c.c., incombe ex art. 2697 c.c., l’onere probatorio di dimostrare in giudizio la sussistenza dei presupposti per l’esperimento dell’azione surrogatoria costituiti dal pagamento di un indennizzo in virtù di un rapporto assicurativo esistente, valido ed efficace e relativo ad un evento coperto da garanzia.

Le Sezioni Unite si sono così espresse: è appena il caso di osservare che – contrariamente a quanto profilato dalla ricorrente – non c’è alcuna contraddizione logico- giuridica tra l’escludere che il danneggiante e per esso -nel caso di azione ex art. 28 cit.- l’assicuratore della R.C.A. possa opporre all’assicuratore che abbia anticipato l’indennizzo al danneggiato eccezioni concernenti il contenuto del rapporto di assicurazione e, nel contempo, nell’ammettere, che la stessa parte possa opporre quelle eccezioni che incidano sulla misura del risarcimento del danno cui essa sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato. Siffatta affermazione appare, invero, perfettamente congruente con la ricostruzione dell’istituto in termini di successione nel rapporto risarcitorio, con la conseguenza che le eccezioni che il danneggiante -o il suo assicuratore per la R.C.A.- può opporre all’assicuratore sociale che agisce in surroga sono tutte e sole le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato ovvero quelle attinenti ai presupposti dell’azione di surroga, come nel caso di non coincidenza dell’oggetto della surroga rispetto al credito che l’assicurato poteva far valere nei confronti del responsabile.

Cassazione civile sez. III, 18/09/2015 n. 18304