di Pasquale Quaranta

Via libera della Camera al pdl sulla responsabilità professionale. Il testo, modificato rispetto alla formulazione iniziale, ha superato ieri il vaglio dell’Aula di Montecitorio dopo un lungo iter in commissione Affari sociali ed è ora atteso il senato. Spazio, quindi, alla responsabilità penale per l’esercente la professione sanitaria che risponderà dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave. Quest’ultima, inoltre, sarà esclusa quando saranno state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida che, in base a quanto previsto dal pdl, dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca determinati con decreto del ministro della salute. Sul fronte della responsabilità civile è previsto, invece, che le strutture sanitarie, nel caso di condotte dolose o colpose dell’esercente la professione sanitaria, risponderanno dei reati di responsabilità del debitore e responsabilità per fatto degli ausiliari. Tale disposizione si applicherà anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la telemedicina. Invece, il responsabile del processo di risk management, potrà essere sia un medico legale e sia un dipendente della struttura sanitaria a patto che abbia un’adeguata formazione e un’esperienza triennale nel suddetto campo. Sul fronte assicurazioni, invece, con un apposito decreto del Mise si provvederà all’individuazione dei requisiti e delle caratteristiche di garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie. Tali requisiti dovranno essere specificati anche per le forme di autoassicurazione e per le altre misure di assunzione diretta del rischio. Il decreto del Ministero terrà conto delle indicazioni dell’Ivass, dell’Ania, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie. Per quanto riguarda l’azione di rivalsa, invece, il soggetto danneggiato avrà diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura all’azienda. Invece, la società assicurativa, avrà diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Inoltre la legge crea due nuovi istituti: un fondo di garanzia, affidato alla Consap, per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria il cui contributo è stabilito annualmente e un osservatorio. Quest’ultimo dovrà monitorare gli errori sanitari che si verificheranno sul territorio nazionale ed identificare le cause, l’entità del danno, e l’onere finanziario del contenzioso. In ultimo, il pdl, prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione.