Nel risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 39 del 1977.

Nel caso di specie la sentenza impugnata per effettuare detto calcolo non ha considerato tutti i redditi del danneggiato.

Infatti il lucro cessante riconosciuto al ricorrente è stato determinato sulla base dei soli redditi professionali derivanti dalla attività svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall’attività svolta in forma associata che ugualmente rientrano tra i redditi cui fare riferimento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 31 agosto 2015 n. 17294