Il rendimento finanziario è uno dei profili di confronto tra le diverse soluzioni previdenziali cui il risparmiatore è maggiormente sensibile. Al fine di consentire un confronto omogeneo e corretto la Covip ha avviato una pubblica consultazione fino al prossimo 8 febbraio in cui sottopone all’attenzione del mercato gli Schemi di istruzioni che si intendono adottare per il calcolo standardizzato del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (pip) nonché dei benchmark utilizzati dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione.

La motivazione dell’intervento dell’autorità di controllo presieduta da Francesco Massicci risiede nell’innalzamento (dal precedente 11,5% al 20%) previsto dalla legge di Stabilità 2015 dell’aliquota sui rendimenti finanziari dei fondi pensione (con effetto retroattivo a partire dall’inizio del 2014), a eccezione dei redditi derivanti dai titoli del debito pubblico o altri titoli equiparati per i quali il prelievo è del 12,5% (perché questa è l’aliquota agevolata prevista per questi strumenti in via generale).

Il provvedimento della Covip precisa anche che i rendimenti dei pip e dei benchmark, espressi al netto della fiscalità sulla base delle nuove indicazioni, dovranno essere riportati nella Nota informativa e negli annunci pubblicitari. Giova in premessa ricordare che i rendimenti dei fondi negoziali e dei fondi aperti sono rappresentati in ogni sede (bilanci, rendiconti, documenti informativi, segnalazioni di vigilanza, statistiche aggregate) al netto dei costi di amministrazione e gestione e anche dell’imposta sostitutiva. Quest’ultima è calcolata sulla differenza fra il valore del patrimonio netto del fondo al termine di ciascun anno solare (al netto degli afflussi e dei deflussi della gestione previdenziale) e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Così operando, la tassazione grava sul patrimonio del fondo pensione riflettendosi direttamente sul relativo valore di quota. La situazione è diversa per quanto riguarda i pip. La loro peculiare disciplina tributaria prevede infatti che il calcolo e l’imputazione degli oneri fiscali siano effettuati direttamente sulle posizioni individuali dei singoli iscritti e non a livello del patrimonio del piano pensionistico come, invece, accade per i fondi negoziali e i fondi aperti. Così operando, la tassazione grava sulla singola posizione individuale, tenendo conto della contribuzione di ogni singolo iscritto, e non sul rendimento della gestione separata o del fondo interno (che sono i sottostanti dei pip) che, pertanto, è espresso al lordo dell’imposta. Per tale motivo, ricorda la Covip, i rendimenti dei pip sono in genere rappresentati in ogni sede al lordo della ritenuta fiscale. In considerazione delle citate novità fiscali di cui alla legge di stabilità 2015, la Commissione nella propria Relazione annuale sul 2014 aveva già deciso di pubblicare anche i rendimenti dei pip stimati al netto delle imposte. Nella consultazione ora avviata viene illustrata una metodologia semplificata per calcolare i rendimenti al netto della fiscalità, applicando un fattore di rettifica dei rendimenti lordi dei pip utilizzati dalle compagnie di assicurazione per rivalutare le posizioni individuali. Così come chiarito nella Relazione di accompagnamento a partire dal 2015 il fattore è determinato considerando l’aliquota ordinaria del 20% ridotta in base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite fondi in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano l’aliquota agevolata del 12,5%. Il dato così determinato verrà utilizzato per tutto l’anno successivo. Ulteriore linea di intervento è rappresentata poi dalla definizione di una metodologia uniforme per determinare anche i rendimenti dei benchmark al netto della fiscalità, ai fini del confronto con i risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari. Secondo la metodologia individuata, per i rendimenti del benchmark a partire dal 2015 il fattore di nettizzazione viene determinato ponderando la differente aliquota fiscale fissata per i titoli pubblici ed equiparati e per gli altri strumenti finanziari per la quota investita nelle due categorie di strumenti finanziari nel portafoglio del benchmark. Inoltre, al fine di consentire una coerente rappresentazione dei risultati, è previsto che si operi la nettizzazione anche dei rendimenti antecedenti al 2015 di pip e benchmark. (riproduzione riservata)