IVASS

Nominati non senza sorprese i nuovi componenti della prima sezione

Autore:  redazione di ASSINEWS
ASSINEWS 260 – gennaio 2015

Premessa

Il codice delle assicurazioni private (d. lgs. 07.09.2005, n.  209) all’art. 331 prevede che presso l’ISVAP (ora IVASS) venga istituito il Collegio di Garanzia con funzione di esaminare le risultanze istruttorie dei procedimenti disciplinari promossi dall’Istituto di Vigilanza nei confronti degli intermediari di assicurazione (agenti, mediatori e loro collaboratori) e di proporre attraverso una decisione motivata una sanzione fra quelle normativamente previste del richiamo, della censura o della radiazione dal Registro unico o l’archiviazione per inesistenza dei fatti contestati o per accertata improcedibilità dell’azione disciplinare.

La nomina del Collegio di Garanzia spetta all’IVASS, ma la legge stabilisce i criteri di sua composizione: il presidente deve essere un magistrato anche a riposo con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di Cassazione o un docente universitario di ruolo; i restanti due componenti devono essere esperti in materia assicurativa e vanno designati dopo aver sentito le associazioni maggiormente rappresentative. In  passato l’Istituto di Vigilanza ha sempre chiesto che uno dei due esperti venisse indicato dalle associazioni maggiormente  rappresentative degli intermediari di assicurazione (agenti e broker) e l’altro venisse proposto dall’ANIA (l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Le associazioni rappresentative degli intermediari di assicurazione hanno quasi sempre proposto un candidato laureato che avesse maturato una lunga esperienza operativa nell’intermediazione assicurativa, meglio se corredata da una pluriennale militanza in ambito associativo e sulla persona in possesso di tali requisiti è sempre stata orientata la nomina. La durata dell’incarico è contemplata dalla legge in quattro  anni, eventualmente rinnovabile una sola volta.

Secondo unanime valutazione l’istituzione del Collegio di Garanzia trova fondamento nell’opportunità di separare l’attività  amministrativa dell’Istituto di Vigilanza, ossia l’istruttoria e l’avvio  nei confronti dell’intermediario del procedimento disciplinare, dall’attività decisoria, affidando quest’ultima ad un organismo di composizione esterna, il Collegio di Garanzia, il quale, benché dotato di poteri meramente  propositivi, assicuri la necessaria indipendenza nel valutare i fatti o le condotte oggetto di contestazione.CONTENUTO A PAGAMENTO
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